Ultima modifica: 15 Maggio 2019
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ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI TERZE SCUOLA CONFALONIERI

ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI TERZE

Ogg.: IscrizionI ON LINE scuola secondaria II grado

Come disposto dalla Circolare Ministeriale n.51, le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2015/2016 dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità on line dalla famiglia dello studente nel periodo dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto.
Possono usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i figli alle scuole paritarie che abbiano svolto tutti gli adempimenti successivamente descritti. Infatti, per le scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni on line è facoltativa.

Viene di seguito riportato un estratto della circolare scaricabile per esteso dal sito della scuola:

Adempimenti delle famiglie
I genitori, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono:
– individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”)
– registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti
– compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto
– il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

Obbligo di istruzione

Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011 come di seguito precisato al punto 2.B).
I dieci anni dell’obbligo si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
In tale contesto, il momento dell’iscrizione rappresenta un passaggio importante sia sotto l’aspetto della responsabilità condivisa tra i diversi soggetti indicati al punto A, sia per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’obbligo indicate dalle vigenti disposizioni meglio precisate al punto B.

Responsabilità condivisa

L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:
– i genitori, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
– le istituzioni scolastiche, da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
– l’Amministrazione, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
– le Regioni e gli Enti locali, cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari allo svolgimento dell’attività didattica.

Modalità di assolvimento

L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per l’istruzione e formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011).
Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l’istruzione parentale, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:
– iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
– iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008,n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.

Procedure di iscrizione
Si fa presente che le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare vero altri istituti le domande non accolte, i genitori possono indicare in subordine fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Sarà cura del sistema d iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine, qualora la domanda non potesse essere accolta nella scuola di prima scelta.

Trasferimento di iscrizione

Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà rilasciare all’interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta.
Qualora i genitori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del primo anno di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni e anche in relazione a recenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore.

Iscrizione ai licei musicali e coreutici
Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
Tuttavia, nelle istituzioni scolastiche ove è presente l’indirizzo musicale, ai fini della determinazione del numero massimo dei posti disponibili si dovrà tenere conto che il numero delle classi prime non potrà superare, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza.

Iscrizione alle sezioni ad indirizzo sportivo dei licei scientifici
Con il DPR 5 marzo 2013, n. 52 è stato approvato il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei nel quale è precisato che la sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Si rammenta che le classi prime potranno essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risulteranno autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che avranno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.

Monza, 12 gennaio 2015

LA FUNZIONE STRUMENTALE
ORIENTAMENTO
Prof.ssa Monica Ratti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Romei

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